Statuto del Circolo Culturale San Vigilio

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 21.12.2009 alla presenza del notaio Salaris e di 25 Soci su 39.

Art.1

E' costituita l'associazione “Circolo Culturale S.Vigilio” con sede in 39012 Merano (Bz), Piazza San Vigilio, 45


Art.2

L'associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Essa persegue le seguenti finalità:


Art.3

L'associazione è composta da Soci che hanno poteri e responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art.20

La qualifica di "socio" si formalizza con il pagamento della quota associativa: non è richiesta l'emissione di alcuna tessera.


Art.4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati e di associazioni, da lasciti, da donazioni, da erogazioni liberali.

L'associazione può compiere operazioni mobiliari o immobiliari per il raggiungimento dello scopo sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Verificatasi una causa d'estinzione dell'associazione, verrà attivata la procedura di liquidazione a norma di legge.


Art.5

Chiunque può far parte dell'associazione: la domanda dovrà essere redatta su un apposito modulo ed è oggetto di una preventiva valutazione di ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo circa la rispondenza del candidato ai seguenti criteri.

Il potenziale Socio:

a) deve essere d'accordo a pagare la quota sociale

b) deve essere d'accordo con le finalità perseguite dal Circolo

c) deve essere d'accordo a rispettare tutti gli articoli dello statuto

Alla prima riunione utile, l'assemblea dei Soci confermerà o rifiuterà a maggioranza semplice i nuovi Soci; in caso di rifiuto, questo deve essere motivato.


Art.6

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.




Art.7

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni e Associazioni alle quali l'associazione aderisce.


Art.8

I soci cessano di appartenere all'associazione:

a) per dimissioni volontarie manifestate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire all'associazione entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'associazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno;

b) per morosità: il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota associativa entro l'anno, si intenderà automaticamente escluso dall'associazione;

c) per radiazione, deliberata e motivata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio per gravi motivi, come ad es: il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari; l'inosservanza degli articoli dello statuto; il compimento di illeciti penalmente perseguibili; il venire meno di uno dei requisiti per l'ammissione; ecc.

La delibera di radiazione deve essere necessariamente ratificata dall'assemblea generale dei soci. Il socio radiato non può più essere riproposto.


Art.9

L'anno sociale e l'esercizio finanziario cominciano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


Art.10

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);

b) il Presidente

c) Il Consiglio Direttivo

d) Il Collegio dei revisori dei conti


Art.11

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.


Art.12

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci che siano in regola con i versamenti delle quote associative annue.

E' ammessa la rappresentanza per delega, con il limite che ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio.

Ciascun socio per le deliberazioni ha a disposizione il proprio voto più quello eventualmente rappresentato per delega.


Art.13

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo, della relazione dell'attività svolta e del programma culturale per l'anno in corso.


Art.14

Le convocazioni dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da 1/10 (un decimo) dei soci i quali, altresì, potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.


Art.15

La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera inviata o recapitata al domicilio dei singoli Soci, oppure per mezzo di posta elettronica ove disponibile.


Art.16

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costuituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono valide se prese dalla maggioranza dei soci presenti durante l'assemblea.


Art.17

E' compito dell'assemblea ordinaria:

a) decidere sulla conduzione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;

b) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e approvare la relazione d'attività svolta;

c) eleggere il Consiglio Direttivo, il cui numero di membri può essere variato da tre a sette con delibera assembleare anche in assenza del quorum previsto per le modifiche di statuto stabilito dall'Art.18 del presente statuto associativo;

d) decidere sui problemi patrimoniali dell'associazione;

e) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e approvazione assembleare.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

a) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni, come stabilito nell'art.25

b) deliberare le modifiche di statuto, come stabilito nell'art.18

c) rieleggere il Consiglio Direttivo nel caso di dimissioni parziali o totali dello stesso (v. anche l'art.19)


Art. 18

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei votanti i quali rappresentino, anche per delega, almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione; o qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.







Art.19

Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di membri stabilito all'Art.17 comma c) del presente statuto.

Potranno ricoprire la carica i soli soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Salva la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo, nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare fino a due consiglieri, il Consiglio rimarrà in carica e dovrà essere reintegrato alla prima assemblea utile successiva; i Consiglieri così eletti termineranno il mandato unitamente agli altri Consiglieri originariamente eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Presidente rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare la nuova assemblea elettiva entro gg.45 (quarantacinque) dal venir meno della maggioranza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario avente funzione di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.


Art.20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.


Art.21

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) esprimere il proprio parere sulle domande di ammissione a soci;

b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi o indegni, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;

c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;

d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo e predisporre la relazione d'attività svolta per sottoporre il tutto all'Assemblea, e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonchè stabilire l'ammontare della quota associativa annua;

e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

f) programmare l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea;

g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti dei soci che frequentano le strutture associative;

h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.


Art.22

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.


Art.23

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente.


Art.24

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni, delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle relative spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.


Art.25

La durata dell'Associazione è illimitata. Tuttavia, l'assemblea può, in occasione di un'assemblea straordinaria, deliberare con il voto favorevole di ¾ (tre quarti) degli associati lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni, come stabilito nell'art.29 del presente statuto.


Art.26

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea; lo stesso, nel proprio seno, elegge il Presidente. Quest'ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in via consultiva. I revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. In caso di irregolarità riscontrate, hanno il potere di convocare l'Assemblea.


Art.27

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, i membri del Consiglio Direttivo e i Soci non possono svolgere all'interno dell'associazione alcuna attività retribuita. La funzione di revisore dei conti è incompatibile con qualunque altra carica associativa comprese quelle tecniche.


Art.28

Fatte salve le norme inderogabili di legge, tutte le controversie fra l'Associazione e i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da tre soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed uno che assume la presidenza del Collegio, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo statuto e dal regolamento di disciplina. La proposta di radiazione di un socio dall'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea generale dei soci. I soci con l'accettazione dello statuto si impegnano alla presente clausola compromissoria.


Art.29

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione i beni del sodalizio “Circolo Culturale S. Vigilio” verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea, tra quelli che perseguono un fine analogo all'Associazione de qua.


Art.30

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazione.